PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione della «Giornata della memoria dei caduti sul lavoro»).

      1. La Repubblica italiana riconosce il giorno 6 dicembre di ogni anno, anniversario della strage alla fonderia ThyssenKrupp di Torino, quale «Giornata della memoria dei caduti sul lavoro».
      2. La ricorrenza di cui al comma 1 è considerata solennità civile e non determina riduzione dell'orario di lavoro negli uffici pubblici ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260, né, qualora cada nei giorni feriali, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado.

Art. 2.
(Finalità delle iniziative commemorative).

      1. In occasione della Giornata di cui all'articolo 1, le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono e sostengono, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, iniziative volte a celebrare il ricordo delle vittime di incidenti sul lavoro, nonché ad attuare politiche di prevenzione e di riduzione degli incidenti sul lavoro, anche attraverso attività di informazione da svolgere presso le scuole di ogni ordine e grado. A tal fine, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il Ministro della salute, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro della solidarietà sociale e le regioni, in collaborazione con gli enti locali, d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, promuovono e organizzano, con l'apporto delle scuole di ogni

 

Pag. 4

ordine e grado, nonché delle università, iniziative pubbliche finalizzate a:

          a) svolgere una funzione informativa allo scopo di creare un momento unitario di riflessione sul tema delle morti sul lavoro e di promuovere iniziative di sensibilizzazione e di informazione sui vari aspetti del problema;

          b) celebrare il ricordo dei caduti sul lavoro, incentivare la solidarietà nei confronti dei mutilati ed invalidi per lavoro e riaffermare la necessità del rigoroso rispetto di ogni misura per la prevenzione degli incidenti;

          c) monitorare l'andamento dei dati statistici relativi agli incidenti e alle vittime sul lavoro.

Art. 3.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.